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Il documento programmatico del MC


STATUTO

 

Art.1 – LA COSTITUZIONE

E’ costituita una libera associazione nazionale denominata Movimento dei Cittadini, di seguito MC, con durata al 31 dicembre 2099. Il MC assume come simbolo quello presente nella intestazione di questo statuto, costituito da una torre civica poggiante sul globo e sormontata da un arcobaleno. L’attività del MC è regolamentata dalla legge 383/2000.Lo statuto può essere modificato dall’Assemblea nazionale straordinaria appositamente convocata.

 Art. 2  - LA SEDE

La sede nazionale è in Verona, via Massimo D’Azeglio, 27/a.  Essa può essere cambiata dall’Assemblea nazionale.

 Art. 3  - LE FINALITA’

 Il MC opera per realizzare il pieno riconoscimento del cittadino alla propria soggettività attraverso iniziative di promozione sociale e di tutela dei diritti civili, sociali e culturali, nell’affermazione della solidarietà come valore condiviso. Il MC si fonda sul principio della responsabilità, sul rispetto delle realtà locali e parimenti sulla convinzione che i diritti non abbiano frontiere. Il MC pertanto ritiene che la fedeltà al proprio territorio non sia in contrasto con la cittadinanza mondiale. 
Il MC si ispira ai principi della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo delle Nazioni Unite, ai valori della Costituzione italiana, agli obiettivi dell’Unione Europea e pertanto non solo rifiuta ogni discriminazione derivante da differenze di razza, di religione e di sesso, ma opera per valorizzare tali differenze e favorire la conoscenza reciproca e la convivenza pacifica fra gli individui e i popoli. 
In particolare il movimento sviluppa la propria azione a difesa delle persone più in difficoltà, come malati, anziani, minori e immigrati, lavoratori mobbizzati, discriminati, vittime di molestie, a tutela dei diritti di tutti coloro che usufruiscono dei servizi, sia  pubblici che privati e per il miglioramento della società, attraverso iniziative, attività di ricerca, di informazione, di denuncia, di sostegno, di elaborazione programmatica, utilizzando i mezzi di comunicazione ed attivando sportelli d’ascolto, d’assistenza e d’orientamento.
Il MC è consapevole dell’importanza della collaborazione con gruppi e organizzazioni che operano nella società civile e quindi sottolinea la propria natura di movimento aperto e articolato.

 Art. 4 – I SOCI (gli aderenti, le iscrizioni e le esclusioni)

 Possono far parte del MC tutti coloro che condividono le finalità contenute nello Statuto. L’iscrizione si formalizza con il pagamento della tessera annuale, il cui costo è indicato dall’Esecutivo nazionale. 
Ogni Regione, autonomamente, decide le modalità di iscrizione.
Ove non esiste né l’organizzazione locale né regionale, la domanda d’iscrizione va presentata ai segretari nazionali ai quali spetta l’accoglimento. L’elenco degli iscritti deve essere comunicato dai segretari regionali alla segreteria nazionale entro il 31 dicembre di ogni anno.
Può esercitare diritto di voto a livello nazionale chi è iscritto da almeno due mesi. Tutti i Soci sono eleggibili alle cariche istituzionali.
I volontari e i dirigenti del MC, nel rispetto delle leggi citate nell’art. 1, operano senza scopo di lucro e di profitto.
E’ escluso dal MC chi disattende le norme statutarie.
L’esclusione è decisa dai Probiviri dopo una regolare ed idonea istruttoria.
Il marchio può essere utilizzato da altre persone per fini non in contrasto con lo Statuto, previa autorizzazione scritta dei Segretari nazionali o regionali nella quale è previsto il tempo di utilizzazione.  

Art. 5 – GLI ORGANI NAZIONALI, REGIONALI E LOCALI

.Sono organi nazionali:  l’Assemblea, l’Esecutivo, i due Segretari, i due Presidenti, i Revisori dei conti anche con compito di Probiviri. Le cariche sono elettive e gratuite.
I Presidenti e i Segretari sono eletti secondo il principio della diarchia: una donna e un uomo.
Gli organi regionali e locali sono stabiliti dalle singole regioni, nel rispetto dell’ispirazione democratica del movimento.
Gli statuti regionali e locali, adottati autonomamente anche in base alle differenti normative locali, sono validi se ratificati dall’Esecutivo nazionale e se portano, unitamente alla denominazione della Regione, il logo del Movimento dei Cittadini.
Le strutture nazionali, regionali e locali godono di piena autonomia patrimoniale, finanziaria e gestionale.

 Art. 6 - L’ORGANIZZAZIONE 

Il MC è articolato a livello locale, provinciale, regionale.

Art. 7 – L’ADESIONE 

L’adesione di gruppi autonomi e organizzati è subordinata alla accettazione del presente Statuto e all’obbligo di aggiungere alla loro denominazione quella del Movimento dei Cittadini. Non possono esistere due movimenti dei cittadini nello stesso territorio, salvo autorizzazione dell’Esecutivo nazionale.
La costituzione del MC in una regione deve essere approvata dall’Esecutivo nazionale.
La costituzione di un gruppo locale deve essere approvata dalla segreteria regionale e, ove non esista struttura regionale, dai Segretari nazionali.  

Art. 8 – L’ASSEMBLEA NAZIONALE

 L’Assemblea nazionale è l’organo deliberante del movimento e ne indica le linee generali di intervento.
E’ formata dai delegati regionali e si riunisce almeno una volta l’anno.
Spetta ai presidenti nazionali la sua convocazione ordinaria e straordinaria, che va comunicata almeno trenta giorni prima alle organizzazioni regionali.
E’ compito delle segreterie regionali convocare gli organismi deputati all’elezione dei delegati regionali. 
L’Assemblea nazionale, con la maggioranza assoluta dei presenti, può sfiduciare e sostituire con nuovi eletti sia i presidenti sia i segretari nazionali.
L’Assemblea può essere convocata su richiesta di almeno un terzo delle Regioni.
L’Assemblea nazionale elegge gli organi nazionali (i presidenti, i segretari) a scrutinio segreto con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto presenti, mentre delibera le modifiche dello statuto con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto presenti.
In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto, presenti in proprio o in delega.
In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti o in delega
Non è ammessa più di una delega per ciascun presente.
L’Assemblea nazionale approva il bilancio del MC.
L’Assemblea nazionale è composta da tre delegati per ogni Regione e da un ulteriore delegato per ogni 15 iscritti eletti dai congressi regionali. 
L’Assemblea nazionale elegge due revisori dei conti con la funzione di probiviri.

Art. 9 – I PRESIDENTI NAZIONALI

I Presidenti nazionali sono i garanti politici e culturali del MC, convocano e presiedono l’Assemblea nazionale.
Il loro mandato dura due anni e non può essere rinnovato per più di tre volte consecutivamente. Sono eletti dall’Assemblea nazionale.

Art. 10 - I SEGRETARI NAZIONALI 

I Segretari nazionali rappresentano il MC, e ne sono i responsabili politici,  legali ed operativi.
Il  loro mandato dura due anni e non può essere rinnovato per più di tre volte consecutivamente
I Segretari nominano un segretario organizzativo, che esercita anche le funzioni di tesoriere, e con loro forma la Segreteria nazionale.
Sono eletti dall’Assemblea nazionale.

Art. 11 – L’ESECUTIVO NAZIONALE

L’Esecutivo nazionale è costituito dai Presidenti nazionali, dalla Segreteria nazionale e dai Segretari regionali.
L’Esecutivo nazionale ha compiti organizzativi, assume le decisioni necessarie nell’interesse del movimento, attua i deliberati dell’Assemblea nazionale per quanto di sua competenza, istruisce il bilancio annuale dell’associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea nazionale.
L’Esecutivo nazionale è convocato e presieduto dai Segretari nazionali.

L'Esecutivo può elaborare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività dell'associazione da sottoporre all'Assemblea nazionale per la sua approvazione.

Art. 12 – LA GESTIONE FINANZIARIA – IL BILANCIO

Ciascun livello del MC è finanziariamente autonomo e responsabile della propria amministrazione.
L’anno finanziario inizia l’1 gennaio e termina il 31 dicembre.
Entro il 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo devono essere presentati agli organismi preposti alla sua approvazione.
E’ fatto divieto di dividere i proventi dell’attività tra gli associati, anche in forme indirette.
L’eventuale avanzo economico deve essere esclusivamente reinvestito per il finanziamento delle attività istituzionali previste dal presente statuto.
L’Autofinanziamento è consentito nella più assoluta trasparenza e in aderenza al codice etico del MC.

Art. 13. – LE RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche del MC sono costituite da:
Beni mobili ed immobili;
Quote associative e contributi da soci, enti e privati;
Eredità, donazioni e lasciti;
Proventi marginali di carattere commerciale e produttivo;
Ogni altro tipo di entrate ammesso dalle leggi citate nell’art. 1 del presente statuto, o da altre leggi nazionali e regionali.
I beni di proprietà dei Soci o di terzi dati in comodato all’organizzazione sono restituiti a questi o ai loro eredi a questi, od ai loro eredi,  in caso di scioglimento.

Art. 14 – EROGAZIONI, DONAZIONI O LASCITI

Le erogazioni, le donazioni e i lasciti testamentari sono accettati, con beneficio d’inventario, dall’Assemblea nazionale   che ne decide l’utilizzo in armonia  con i principi etici e le finalità statutarie del MC.

Art. 15 – LE CONVENZIONI E I CONTRATTI DI COLLABORAZIONE.

Le convenzioni con Associazioni, Enti o privati sono stipulate dai Segretari nazionali.
Il MC può stipulare contratti di collaborazione e cooperazione con Istituzioni e privati.

Art. 16 – DIPENDENTI E COLLABORATORI

Il MC può assumere dipendenti nei limiti previsti dalle leggi sul volontariato e/o sull’associazionismo, nelle forme previste dalle disposizioni di legge.

 Art.17 -  L’ASSICURAZIONE

 Gli aderenti con cariche di responsabilità diretta o compiti esecutivi, sono assicurati per malattia e infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell’art. 4 della legge 266/1991.
Gli aderenti o i soci fruitori dei servizi e delle prestazioni del MC sono considerati persone terze, come anche i cittadini che, per indigenza, usufruiscono gratuitamente dei servizi e delle prestazioni del MC, senza esserne soci.

Art. 18 – SCIOGLIMENTO 

Lo scioglimento è deliberato dall’Assemblea nazionale convocata in sessione straordinaria a maggioranza dei due terzi dei presenti. 
La destinazione dei beni, nelle forme previste dalla legge, è decisa dall’Assemblea nazionale a maggioranza assoluta dei presenti.
 

ART 21 – MODIFICHE STATUTARIE

I Segretari nazionali sono autorizzati ad apporre allo Statuto le modifiche richieste dagli Organi Istituzionali gestori dei registri delle associazioni di promozione sociale o di Volontariato. Tali modifiche devono essere tempestivamente portate a conoscenza delle Segreterie Regionali.

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Il presente statuto è stato modificato a seguito della decisione, votata all’unanimità, del Congresso Straordinario convocato in Roma il 24 maggio 2003, per essere adeguato alla legge 383/2000.

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Roma, 24 maggio 2003

            Roberto Buttura        (Presidente)                                    ________________________
            Anna Orrù                  (Presidente)                                    ________________________
            Paolo Cozzi Lepri    (Segretario Nazionale)                    ________________________
            Paola Poli                 (Segretario Nazionale)                    ________________________


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