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Centro per i
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Ai fini
dell'applicazione del beneficio previsto dall'art. 33, comma 5, legge n.
104/1992, che consente al lavoratore che assista con continuità un parente o un
affine entro il terzo grado handicappato di scegliere, ove possibile, la sede
di lavoro più vicina al proprio domicilio ovvero di non essere trasferito senza
il suo consenso ad altra sede - è necessario che il lavoratore fornisca la
prova dell'assistenza continua da lui solo prestata, soprattutto quando
nell'ambito dei familiari (non necessariamente i soli componenti esclusivi del
nucleo familiare) vi siano più persone idonee (per vincoli affettivi o doverosi
di parentela) a fornire l'aiuto necessario alla persona menomata. La dimostrazione
che i parenti ed affini dell'handicappato non sono in grado di occuparsi
dell'assistenza al disabile, non può trovare attuazione per mezzo di semplici
dichiarazioni di carattere formale, attestanti (per la maggior parte dei
parenti) impegni di vita di carattere ordinario e comune, bensì necessita della
produzione di dati ed elementi di carattere oggettivo, concernenti
eventualmente anche stati psico-fisici connotati da una certa gravità, idonei a
giustificare l'indisponibilità sulla base di criteri di ragionevolezza e tali
da concretizzare un'effettiva esimente da vincoli di assistenza familiare.
Doctornews del 24 aprile 2009