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TAR Lazio - Roma

Riconoscimento 104/92 ai parenti del disabile

Ai fini dell'applicazione del beneficio previsto dall'art. 33, comma 5, legge n. 104/1992, che consente al lavoratore che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio ovvero di non essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede - è necessario che il lavoratore fornisca la prova dell'assistenza continua da lui solo prestata, soprattutto quando nell'ambito dei familiari (non necessariamente i soli componenti esclusivi del nucleo familiare) vi siano più persone idonee (per vincoli affettivi o doverosi di parentela) a fornire l'aiuto necessario alla persona menomata. La dimostrazione che i parenti ed affini dell'handicappato non sono in grado di occuparsi dell'assistenza al disabile, non può trovare attuazione per mezzo di semplici dichiarazioni di carattere formale, attestanti (per la maggior parte dei parenti) impegni di vita di carattere ordinario e comune, bensì necessita della produzione di dati ed elementi di carattere oggettivo, concernenti eventualmente anche stati psico-fisici connotati da una certa gravità, idonei a giustificare l'indisponibilità sulla base di criteri di ragionevolezza e tali da concretizzare un'effettiva esimente da vincoli di assistenza familiare.

 

(per la sentenza clicca qui)

 

Doctornews del 24 aprile 2009